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DETRAZIONE 50% PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
50%
COSA È LA DETRAZIONE FISCALE DEL 50%?

La detrazione fiscale del 50% è una agevolazione per incentivare gli interventi di ristrutturazione edilizia

(e risparmio energetico). 

È una detrazione e non un incentivo fiscale.

IN QUANTO TEMPO VENGO RIMBORSATO?

DETRAZIONE FISCALE in 10 ANNI (obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali). Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’Irpef dovuta per l’anno in questione. Non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta.

LA DETRAZIONE 50% È CUMULABILE CON ALTRI INCENTIVI?

Non è cumulabile.

CHI PUÒ ACCEDERE ALLA DETRAZIONE FISCALE DEL 50%?

Tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese.

QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI?

Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche:

  1. Spese per la progettazione ed altre prestazioni professionali connesse

  2. Spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento

  3. Spese per l’acquisto dei materiali

  4. Compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti

  5. Spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi

  6. IVA, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori

  7. Oneri di urbanizzazione

  8. Eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati

COME FUNZIONA LA DETRAZIONE FISCALE DEL 50%?

La DETRAZIONE 50% è stata PROROGATA FINO AL 31 DICEMBRE 2015 per una SPESA COMPLESSIVA AGEVOLATA PARI A 96.000,00€ (dal 1° gennaio 2016 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare).

COSA DEVE FARE IL CLIENTE CHE VUOLE USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE?
  1. Indicare nella dichiarazione redditi i dati catastali dell'immobile soggetto all'intervento (è stato abolito l’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara).

  2. Pagamenti solo tramite bonifico bancario e postale

DETRAZIONE 65% PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
65%
COSA È LA DETRAZIONE FISCALE DEL 65%?

La detrazione fiscale del 65% è una agevolazione per incentivare gli interventi di efficienza energetica. È UNA DETRAZIONE e NON E’ UN INCENTIVO MONETARIO.

IN QUANTO TEMPO VENGO RIMBORSATO?

DETRAZIONE FISCALE in 10 ANNI (obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali).
Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’Irpef dovuta per l’anno in questione. Non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta.

COME FUNZIONA LA DETRAZIONE FISCALE DEL 65%? 
La detrazione 65% è stata propagata fino al 31 dicembre 2015 fino ad una spesa massima di 30.000,00 € (dal 1° gennaio 2016 l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale del 36% prevista per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie).
LA DETRAZIONE 65% È CUMULABILE CON ALTRI INCENTIVI?

NON È CUMULABILE.

QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI?
  1. Smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente;

  2. Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, dell’impianto termico esistente con un generatore di calore a biomassa

CHI PUÒ ACCEDERE ALLA DETRAZIONE FISCALE DEL 65%?

Tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento. L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. In particolare, sono ammessi all’agevolazione:

  1. Persone fisiche (titolari di un diritto reale sull’immobile; condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali; gli inquilini; chi detiene l’immobile in comodato);

  2. Contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);

  3. Associazioni tra professionisti;

  4. Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

REQUISITI RESTRITTIVI PER USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE
  1. Il generatore di calore deve avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma europea EN 303-5

  2. Il generatore di calore deve rispettare i limiti di emissione di cui all'allegato IX alla parte quinta del D. Lgs. 3/4/06 n. 152 oppure i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, se presenti

  3. Utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte quinta dello stesso D.Lgs. 152/2006

  4. utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte quinta dello stesso D.Lgs. 152/2006

  5. Garantire, per gli edifici nelle zone climatiche C, D, E, F, che i valori della trasmittanza delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine, rispettino i limiti massimi riportati nella tabella 4a dell'allegato C al D.Lgs. 192/05 (nel caso di impianto termico a biomassa installato in un'unità immobiliare facente parte di un edificio con più unità o di un condominio, si ritiene che sia possibile limitare quest'obbligo alla sola unità immobiliare oggetto di intervento)

  6. Dichiarare il rispetto dei predetti requisiti nell’asseverazione compilata dal tecnico abilitato e in sede di trasmissione all'ENEA della documentazione necessaria per accedere alle agevolazioni

REQUISITI DELL’IMMOBILE PER ACCEDERE ALLA DETRAZIONE
  1. Alla data della richiesta di detrazione, l’immobile deve essere “esistente” (accatastato o con richiesta di accatastamento in corso);

  2. Se l’intervento consiste in una sostituzione dell’impianto preesistente, l’immobile deve essere dotato di impianto di riscaldamento;

  3. Deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA DA CONSERVARE
  1. Asseverazione redatta da un tecnico abilitato

  2. Fatture delle spese sostenute

  3. Ricevute dei pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale

  4. Ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

  5. Schede tecniche

  6. Originale dell’Allegato inviato all’ENEA firmato (dal tecnico e/o dal cliente).

CONTO TERMICO 2.0
conto termico
COSA È IL CONTO TERMICO?

Il conto termico è un decreto che disciplina gli incentivi per interventi riguardanti l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
È un incentivo monetario erogato dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici).

REGIME AGEVOLATO PER LE AZIENDE AGRICOLE

Le aziende agricole possono accedere al Conto Termico sostituendo un impianto a biomassa, gasolio, olio combustibile, carbone o gpl.

La sostituzione di un generatore a GPL è vincolata a 2 requisiti:

  1. Azienda agricola deve essere in area non metanizzata;

  2. Il generatore nuovo deve avere un coefficiente premiante pari a 1.5.

CHI PUÒ ACCEDERE AL CONTO TERMICO?

Amministrazioni pubbliche e Soggetti privati (intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario).

QUANTO È L’INCENTIVO OTTENIBILE COL CONTO TERMICO?

L’incentivo ottenibile è il risultato di una formula matematica che tiene conto di alcune variabili:

  1. KW termici caldaia installata;

  2. Fascia climatica dove installo la caldaia (ore di funzionamento stimate);

  3. Coefficiente premiante €/kW;

  4. Coefficiente premiante emissioni.

QUANDO POSSO ACCEDERE AL CONTO TERMICO?

Sostituendo una caldaia a biomassa, gasolio, olio combustibile o carbone, con una nuova caldaia a biomassa (legna, pellet o cippato) certificata in classe 5. Sostituzione impianto → rimozione di un vecchio generatore ed installazione di un generatore nuovo della stessa potenza termica (con al max uno scarto del 10% - è possibile sostituire un impianto con una caldaia di potenza termica superiore del 10% ma è necessario un tecnico che ne giustifichi il fabbisogno).

INCENTIVO
kW caldaia x
ore x
coefficiente €/kWh x coefficiente premiante
IN QUANTO TEMPO VENGO RIMBORSATO?
  • 2 anni per interventi riguardanti caldaie con potenza termica inferiore o uguale a 35kW

  • 5 anni per interventi riguardanti caldaie con potenza termica superiore a 35kW e inferiore a 1000kW.

Per le sole aziende agricole si incentiva, oltre alla sostituzione, anche l'installazione di impianti a biomassa: è consentita l’installazione anche come integrazione di un impianto esistente previa presentazione di un’asseverazione redatta da tecnico abilitato che, tenuto conto del fabbisogno energetico, ne giustifichi l’intervento.
ESISTE UN TETTO MASSIMO ALL’INCENTIVO OTTENIBILE?

L’incentivo ottenibile dal Conto Termico non può superare il 65% dell’investimento complessivo (inteso come totale delle spese ammissibili).

COME POSSO ACCEDERE AL CONTO TERMICO?
  1. Soggetti privati possono richiedere gli incentivi solo dopo aver analizzato l'intervento - entro e non oltre i 60gg dalla realizzazione dell’intervento.

  2. Soggetti pubblici possono richiedere gli incentivi prenotandosi - prima della realizzazione dell'intervento presentano la Richiesta di Prenotazione agli Incentivi

L’INCENTIVO DEL CONTO TERMICO È CUMULABILE CON ALTRI INCENTIVI?

Il conto termico è un incentivo non comulabile (salvo fondi di garanzia, fondi rotazione e contributi in conto interesse).

QUALI SONO I REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTO TERMICO?
  1. Dichiarazione conformità impianto redatta dall’installatore autorizzato

  2. Manutenzione biennale (caldaia e canna fumaria)

  3. Installazione di valvole termostatiche

  4. Installazione di una centralina di termoregolazione

  5. Installazione di sistemi di contabilizzazione individuale dell’energia termica utilizzata e conseguente ripartizioni delle spese, nel caso l’intervento riguardi un impianto centralizzato a servizio di molteplici unità immobiliari

  6. Certificazione norma UNI EN 303-5/2012 classe 5

  7. Emissioni contenute – Emissioni sotto i 30mg/Nm3 rif. al 13% O2 per le caldaie a pellet; emissioni sotto i 40mg/Nm3 rif. al 13% O2 per le caldaie a legna/cippato

  8. Installazione accumulo - caldaie manuali secondo quanto previsto dalla norma EN 303-5/2012; caldaie automatiche almeno 20 dm3/kWt

  9. Pellet certificato UNI EN 14961-2 classi A1-A2

  10. Caldaie fino a 500kW Rendimento termico > 87%+log(PN) - potenza nominale caldaia

  11. Caldaie tra 500kW – 1000kW Rendimento termico > 89% - attestato da una dichiarazione del produttore del generatore nella quale deve essere indicato il tipo di combustibile utilizzato

  12. Potenza termica > 100KW è necessaria la diagnosi energetica precedente intervento e la certificazione energetica successiva intervento

  13. Potenza termica tra 500KW – 1.000kW devono iscriversi in appositi registri

QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI?
  1. Smontaggio e dismissione dell’impianto esistente;

  2. Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature nuove;

  3. Opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, dell’impianto di climatizzazione invernale preesistente;

  4. Interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, sui sistemi di emissione;

  5. Prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell’intervento;

  6. Trasporto;

  7. Tutte le spese incentivabili sono comprensive di IVA dove essa costituisca un costo.

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